Art. 39-quaterTariffe di vendita

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(( L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalita' di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 29 aprile 2011 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art39quater · fonte su Normattiva