Art. 39-quater — Tariffe di vendita
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L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57)).
Testo vigente dal 29 aprile 2011 al 6 dicembre 2017 · versione 49 su Normattiva