Art. 39-quaterTariffe di vendita

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L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). 87 I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180

87

con decorrenza dal 13 febbraio 2023

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021 al 1 gennaio 2025 · versione 92 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art39quater · fonte su Normattiva