Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO PUBBLICO PER INSEGNANTI ELEMENTARI - REQUISITI - ETA' NON INFERIORE AI 18 ANNI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPLOMATI MINORENNI RISPETTO AI DIPLOMATI MAGGIORENNI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e 402, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Applicazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 2, comma 1 n. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui richiamano, per quanto concerne i concorsi per il reclutamento nelle scuole statali (nella specie, scuole elementari), fra i requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, il limite di eta' minimo di diciotto anni e stabiliscono che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso, in riferimento all'art. 2, comma 1 n. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti di eta' per l'accesso ai pubblici impieghi e nello stesso tempo fissare la data di riferimento dell'eta' minima richiesta, purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario ed irragionevole - non puo' ritenersi irragionevole stabilire il requisito dell'eta' in coincidenza con il raggiungimento della maggiore eta', oltretutto costituente il limite piu' basso nel settore del pubblico impiego, tenuto conto delle responsabilita' e della esigenza, valutata discrezionalmente dal legislatore, di una compiuta maturita' richiesta per i soggetti cui viene affidato un settore delicato come l'insegnamento nella scuola pubblica; ne' tale requisito puo' considerarsi ostativo al diritto al lavoro, potendo questo essere esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi di accesso che la stessa Costituzione prende in considerazione, richiedendo l'intervento della legge (riserva relativa), o collidente con l'art. 37 Cost., destinato a proteggere nel lavoro la posizione dei minori, non certo ad assicurare a questi, in ogni caso, liberta' di accesso al pubblico impiego; ed in quanto non e' irragionevole che il legislatore abbia voluto fissare un riferimento uniforme per la data di possesso dei requisiti di accesso a pubblico concorso, coniugando uniformita' di trattamento e semplificazione nella verifica. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 8 d.P.R. 417/1974art. 402 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - SOGGETTI PRIVATI DELL' ELETTORATO ATTIVO POLITICO, QUALI, NELLA SPECIE, I SOGGETTI DICHIARATI FALLITI - ESCLUSIONE AUTOMATICA - LAMENTATA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AL SUPERAMENTO DELLE CONCEZIONI DEL FALLIMENTO COME INDICE DI ALLARME SOCIALE E DELLA "INDEGNITA'" DEL FALLITO - NON RIFERIBILITA' ALLA QUESTIONE SOLLEVATA - NON FONDATEZZA.
Anche se, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si registrano non pochi casi di fallimento "incolpevole" e la riflessione dottrinale piu' recente ha portato al superamento della sistemazione tradizionale, imperniata sulla "indegnita'" del fallito, tali considerazioni potrebbero essere meritevoli di approfondimento solo in relazione ad una questione di costituzionalita' concernente la norma che ricomprende la dichiarazione di fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (art. 2, d.P.R. n. 223 del 1957) e non certo in ordine ad una questione, come quella proposta nella specie, nei confronti dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui si prevede l'esclusione automatica dall'accesso ai pubblici impieghi, dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i falliti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). red.: A.M. Marini
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - SOGGETTI PRIVATI DELL' ELETTORATO ATTIVO POLITICO, QUALI, NELLA SPECIE, I SOGGETTI DICHIARATI FALLITI - ESCLUSIONE AUTOMATICA - LAMENTATA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE CHE HA RICONOSCIUTO L'ILLEGITTIMITA' DI NORME CHE PREVEDEVANO LA DESTITUZIONE AUTOMATICA DALL'IMPIEGO - NON RIFERIBILITA' DI TALE GIURISPRUDENZA ALLA QUESTIONE SOLLEVATA - NON FONDATEZZA.
Nell'accesso al pubblico impiego occorre che i requisiti soggettivi siano definiti dal legislatore in termini univoci, per cui il riconoscimento, in ipotesi, di un margine di discrezionalita' alla pubblica amministrazione, rischierebbe di compromettere i principi di eguaglianza e di buon andamento della stessa. Pertanto, in ordine alla questione di costituzionalita' concernente l'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957 - nella parte in cui si prevede l'automatica esclusione dall'accesso ai pubblici impieghi dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i soggetti falliti - non sono invocabili i principi di gradualita' e di articolazione del procedimento disciplinare affermati dalla Corte Costituzionale riguardo ai provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza, ex l. n. 16 del 1992), richiamati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - In materia di provvedimenti di destituzione v. S. n. 197/1993, 16/1991, 158/1990 e 40/1990. red. : A.M. Marini