Art. 2Requisiti generali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1989 al 21 agosto 2013. Leggi il testo vigente →

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

  • 1)cittadinanza italiana; ((2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';))
  • 3)NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732;
  • 4)idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1989 al 21 agosto 2013 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art2 · fonte su Normattiva