Art. 310Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione

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I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di eta'. Al compimento del 70° anno di eta' sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso, trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera. I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attivita' scientifiche secondo le modalita' da determinarsi dal ministero. I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere della sezione la del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei casi e con le modalita' previste dal presente, decreto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 18 dicembre 1999 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art310 · fonte su Normattiva