Art. 57 — (Trattamento del personale comandato e carico della spesa) L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente
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L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli scrutini ed agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera. Alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo e' altresi' tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'amministrazione statale di appartenenza avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 8 gennaio 1971 · versione 0 su Normattiva