Art. 68Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio

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L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta', di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato. 18 Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 luglio 1962, n.1116

18

La L. 27 luglio 1962, n.1116 ha disposto (con l'art. 1) che "La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, B. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento".

Testo vigente dal 26 agosto 1962 al 5 dicembre 1994 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art68 · fonte su Normattiva