Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Impiego pubblico - Dipendenti pubblici non contrattualizzati (nella specie: docenti e ricercatori universitari) - Aspettativa per infermità - Periodo massimo di diciotto mesi - Possibile esclusione dal computo del termine, in caso di gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente/parzialmente invalidanti, dei giorni di assenza per tali malattie, di quelli di ricovero ospedaliero o di day hospital e di quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo di ragionevolezza, l'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Il mancato riconoscimento del periodo di comporto per i dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato manifesta una intrinseca irrazionalità, manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva - come, ad esempio, l'art. 35 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, benché esso non sia valutabile come tertium comparationis -, la quale, con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle c.d. terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti. Né può affermarsi che i princìpi di cui agli artt. 9 e 33 Cost. - trattandosi, nel caso di specie, di personale docente universitario - impedirebbero una così prolungata assenza dal servizio, poiché i valori da essi protetti non possono costituire un ostacolo alla stabilità del rapporto di lavoro.
sentenza 28/2021massima n. 43578 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento del residuo parametro.
Accolta in parte qua , per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, è assorbito il residuo parametro evocato, dell'art. 32 Cost.
sentenza 28/2021massima n. 43579 IMPIEGO PUBBLICO - EQUO INDENNIZZO - PREVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO IN FAVORE DEI FAMILIARI SUPERSTITI O DEGLI EREDI DEI PUBBLICI IMPIEGATI DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO PER EFFETTO DEL CUMULO DELL'EQUO INDENNIZZO CON LA PENSIONE PRIVILEGIATA, RISPETTO AI LAVORATORI PRIVATI PER I QUALI VIGE IL DIVIETO DI CUMULO DELLA RENDITA INAIL CON LA PENSIONE PRIVILEGIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede la corresponsione dell'equo indennizzo ai familiari, eredi del dipendente pubblico deceduto a seguito di infortunio derivante da causa di servizio, titolari anche di pensione privilegiata di reversibilita'. Non sussiste il prospettato contrasto con il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, giacche' le analoghe finalita' di protezione dei lavoratori in caso di infortunio, malattia ed invalidita' sono perseguite, per i dipendenti pubblici e per quelli privati (per i quali opera il divieto di cumulo tra rendita per infortunio e pensione privilegiata), con sistemi di garanzia che configurano differenti discipline degli indennizzi per le menomazioni dell'integrita' fisica o per l'invalidita' permanente, e la comparazione tra le discipline non puo' essere effettuata prendendo in considerazione uno solo degli elementi che concorrono a differenziare i due diversi sistemi. red.: S. Evangelista
IMPIEGO PUBBLICO - EQUO INDENNIZZO - PREVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO IN FAVORE DEI FAMILIARI SUPERSTITI O DEGLI EREDI DEI PUBBLICI IMPIEGATI DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI TUTELA CON POSSIBILE COMPROMISSIONE DI QUELLA DEGLI ALTRI ASSICURATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, con riferimento all art. 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede la corresponsione dell'equo indennizzo ai familiari, eredi del dipendente pubblico deceduto a seguito di infortunio derivante da causa di servizio, titolari anche di pensione privilegiata di reversibilita'. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, costantemente seguito nella prassi attuativa della norma denunciata, le due prestazioni - equo indennizzo e pensione privilegiata di reversibilita' - nonostante la immediata successione temporale dei rispettivi momenti genetici, non si sovrappongono, sorgendo direttamente in capo a soggetti diversi. La diversita' di prestazioni impedisce che si determini una irragionevole duplicazione di attribuzioni patrimoniali in capo al medesimo soggetto e per il medesimo evento: mentre l'indennizzo, non privo di connotazioni equitative oltre che risarcitorie, rimane temporalmente e concettualmente collegato ad un evento lesivo distinto dalla morte e ad uno stato patologico che la precede, sicche' e' dovuto al dipendente e corrisposto ai suoi eredi, la pensione privilegiata e' un diritto proprio del coniuge o degli altri aventi titolo. red.: S. Evangelista
IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DELL'EQUO INDENNIZZO - ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. E DEL CONSIGLIO DI STATO, ANZICHE' ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, COME GIA' AVVIENE PER LA MATERIA DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA IN RIFERIMENTO AL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - DIVERSITA' DELLA NATURA DEI DUE ISTITUTI - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 97 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Fuori delle materie di contabilita' e di responsabilita' amministrativa la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie specificate dalla legge (art. 103 Cost.). La mancata inclusione fra queste, da parte del legislatore, dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 - compreso nella giurisdizione esclusiva dei T.A.R. e del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego - non puo' essere tuttavia censurata di irrazionalita' in relazione al buon andamento dell'amministrazione sul riflesso degli elementi (presupposto di fatto delle 'noxa patogena' causata dal servizio, e procedure per l'istruttoria e la decisione sulla domanda in sede amministrativa) che l'equo indennizzo ha in comune con la pensione privilegiata (di competenza della Corte dei conti) di cui all'art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, giacche' tali connessioni non incidono sulla natura dei due istituti, che rimane diversa. La censura di irrazionalita' non riceve inoltre maggior forza dal coordinamento con l'art. 97 Cost., inapplicabile al caso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 68 del r.d. 10 gennaio 1957, n. 3). - Sull'art. 97 Cost., v. massima precedente.
Riguarda ancheart. 13 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 14 r.d. 703/1933art. 72 r.d. 1038/1938
IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DELL'EQUO INDENNIZZO - ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. E DEL CONSIGLIO DI STATO, ANZICHE' ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSERITA VIOLAZIONE A CAUSA DELLA DIVERSITA' DI REGIME PROCESSUALE TRA I DUE ISTITUTI, DEL DIRITTO DI DIFESA, DELLE GARANZIE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER I NON ABBIENTI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Poiche' la differenza di regime processuale degli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (attribuiti l'uno alla giurisdizione del giudice amministrativo e l'altro alla giurisdizione della Corte dei conti) non puo' dirsi irrazionale, in quanto fondata sulla diversa natura dei suddetti istituti, non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto tra tale diverso regime processuale e gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per se' non precludono al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarita' del rapporto da regolare. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 24, terzo comma, Cost. con riferimento alla gratuita' del giudizio avanti alla Corte dei conti in materia di pensioni privilegiate, poiche' il precetto costituzionale di soccorso dei non abbienti e' adempiuto, nel procedimento avanti al giudice amministrativo, dall'istituto del gratuito patrocinio. Per la stessa ragione e' anche da escludere che il regime processuale delle controversie concernenti la pensione privilegiata possa fungere da 'tertium comparationis' per censurare la diversa disciplina delle controversie in materia di equo indennizzo come causa di situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost. degli artt. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. - Sulla possibilita' di differenziazioni nella disciplina del diritto di difesa, v. sent. n. 249/1974.
Riguarda ancheart. 13 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 14 r.d. 703/1933art. 72 r.d. 1038/1933
IMPIEGO PUBBLICO - DANNO PATRIMONIALE PER CAUSA DI SERVIZIO - NON INDENNIZZABILITA' - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disciplina che prevede un equo indennizzo solo nel caso di danno all'integrita' fisica non e' censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale per il fatto che non preveda analogo equo indennizzo anche nel caso di danno economico, non potendosi ritenere che tale mancata previsione incida sul buon andamento della pubblica amministrazione (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, in quanto esclude l'indennizzabilita' del danno patrimoniale sofferto dal dipendente civile dello Stato a causa di servizio).