Art. 112 — Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
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L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:
- a)provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti;
- b)cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo;
- c)svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio e' articolato in diciotto uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva