Art. 116 — Direzione generale della previdenza militare e della leva
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La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:
- a)provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
- b)svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati;
- c)cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
- d)provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
- e)provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare;
- f)provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana;
- g)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in diciannove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva