Art. 116Direzione generale della previdenza militare e della leva

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La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

  • a)provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
  • b)svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati;
  • c)cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
  • d)provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
  • e)provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare;
  • f)provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana;
  • g)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed ((e' articolata in diciotto)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Testo vigente dal 2 marzo 2011 al 29 novembre 2012 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art116 · fonte su Normattiva