Art. 116 — Direzione generale della previdenza militare e della leva
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(( La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:
- a)provvede alle attivita' connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
- b)cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
- c)provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
- d)provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare;
- e)provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonche', limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
- f)cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di personale. )) La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed ((e' articolata in dodici)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 29 novembre 2012 al 2 dicembre 2023 · versione 4 su Normattiva