Art. 796 — Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione
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Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti:
- a)copia delle relativa sentenza;
- b)le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva