Art. 941-quaterdecies — Diritto di assemblea
((Alle riunioni convocate dalle APCSM nell'esercizio del diritto di assemblea puo' partecipare anche il personale militare non iscritto.)) ((Per lo svolgimento delle riunioni l'amministrazione mette a disposizione locali che, compatibilmente con la situazione logistica e infrastrutturale dei reparti interessati, sono idonei a garantire la vivibilita' e la riservatezza dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle istallazioni militari. Le modalita' di utilizzo dei locali sono concordate con congruo anticipo con i comandanti di corpo da cui dipendono i reparti in cui insistono i locali stessi. Eventuale documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione deve essere acquisita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali con modalita' tali da non compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o dell'attivita' istituzionale. Senza il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, previa informativa di cui all'articolo 13 del regolamento medesimo non e' consentito comunicare all'esterno dati personali dei partecipanti.)) ((Entro il giorno antecedente alla riunione, i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica richiesta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza. Il permesso e' concesso purche' siano salvaguardate le prioritarie esigenze dello svolgimento dei servizi istituzionali. I permessi sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza sono giustificati con diversi istituti previsti dall'ordinamento. Ciascuna amministrazione militare adotta misure tecniche e organizzative affinche' i dati relativi alla causale inerente al permesso siano trattati unicamente dal personale gerarchicamente sovraordinato competente, nonche' da quello deputato alla gestione del rapporto di lavoro.))
Testo vigente dal 18 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva