Art. 38

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[1]Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria

[2]Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduti poi cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso siano titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. ((Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'ottanta per cento della tabella G)). Alla liquidazione del trattamento pensionistico nei casi previsti dal presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art38 · fonte su Normattiva