Art. 38
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[1]Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria
[2]Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduti poi cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso siano titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. ((Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra)). 5 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1986, N.656))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656
5Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 come modificato dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 ha disposto (con l'art. 9) che la modifica all'art. 9 ha effetto dal 1 gennaio 1985.
Testo vigente dal 16 ottobre 1986 al 12 novembre 1999 · versione 8 su Normattiva