Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Oggetto del giudizio - Riproduzione della disposizione censurata in un testo unico - Trasferimento della questione sulla disposizione contenuta in quest’ultimo.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge n. 313 del 1968, deve intendersi trasferita sull'art. 8, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato col d.P.R. n. 915 del 1978, che ne riproduce il testo negli stessi termini. - Analogamente, v. citata ordinanza n. 11/2002.
Pensioni di guerra - Soggetti civili non militarizzati - Addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati - Riconoscimento del diritto alla pensione per le infermità causate dallo scoppio di ordigni - Ritenuta esclusione del diritto per le infermità causate da altre patologie - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per differenziata e meno favorevole disciplina - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.
Riguarda ancheart. 9 legge 313/1968art. 2 legge 1196/1940
PENSIONI DI GUERRA - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE PER L'ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - NON CUMULABILITA' DELL'INDENNITA' IN CASO DI PERCEZIONE DI PENSIONE, ASSEGNO O RETRIBUZIONE COLLEGATI ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - OBBLIGO DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA DI DENUNCIARE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA - NATURA DELLA PENSIONE DI GUERRA - BILANCIAMENTO FRA DOVERE DI SOLIDARIETA' E LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE, AD OPERA DEL LEGISLATORE, DELL'AMMONTARE DELLE PENSIONI, TANTO DI GUERRA CHE ORDINARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicche' all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioe' riliquidazione della pensione, bensi' mediante l'aggiunta di un'indennita' integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui e' lasciata ampia discrezionalita', perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarieta' nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilita' di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica cosi' il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie. Ne' l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo gia' stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, ne' l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennita' integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - In ordine al significato della definizione delle pensioni di guerra come "atto risarcitorio", v. S. n. 113/1968. Sulla discrezionalita' del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle pensioni, nell'ambito del bilanciamento tra dovere di solidarieta' e limiti della disponibilita' di bilancio, v. S. n. 405/1993. Circa l'accostamento delle pensioni di guerra a quelle ordinarie, v. S. n. 97/1980. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 834/1981
PENSIONI DI GUERRA - VITTIME DI VIOLENZE CARNALI CONSUMATE IN OCCASIONE DI FATTI BELLICI - DANNI ANCHE NON PATRIMONIALI PATITI - INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'assenza di tutela risarcitoria, nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, per la violenza carnale consumata, ad opera di militari stranieri,in occasione di fatti bellici, non e' coerente con i principi ispiratori di tale ordinamento, nel quale invero il trattamento pensionistico e' estrinsecazione di un principio solidaristico nei confronti delle vittime della guerra e non concerne solo le conseguenze economiche dei fatti bellici (come dimostra la normativa per i superstiti), rivelandosi, altresi', disarmonica anche a fronte della tutela assicurata per i danni alle cose (dalla normativa sui danni di guerra), atteso il maggior valore dato dalla Costituzione alla persona umana rispetto alle situazioni a contenuto economico; essa non e', comunque, giustificata proprio a causa della mancata operativita' del principio di solidarieta' nei confronti di uno di quei diritti inviolabili in relazione ai quali l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta' economica. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 10, comma primo, e 22 L. 10 agosto 1950, n. 648; 9, comma primo, e 11 L. 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, comma primo, 11 e 83 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. - v. S. n. 184/1986.
Riguarda ancheart. 9 legge 313/1968art. 1 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.art. 83 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.art. 11 legge 313/1968art. 10 legge 648/1950art. 11 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.e altri 1