Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Previdenza e Assistenza - Pensioni di guerra - Termine quinquennale di prescrizione per la richiesta - Lamenta lesione del principio di uguaglianza rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie - Esclusione - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui «prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Invero, premesso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 125 del 1985 - ritenendosi non correttamente evocato, come tertium comparationis , l'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla imprescrittibilità delle pensioni ordinarie in quanto disciplinante fattispecie non omologa - deve ritenersi che le esigenze giustificative della disciplina denunciata - ravvisabili, oltre che nella necessità di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra, nelle correlazioni ed i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'evento occorso - non vengono meno neppure avuto riguardo alla sussistenza nella materia della presunzione legale di cui all'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, sulla dipendenza da fatto di guerra dell'invalidità o della morte derivate «da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne». Infatti, la predetta presunzione riguarda esclusivamente «la dipendenza da fatto di guerra» per la liquidazione della relativa pensione (o assegno o indennità) in favore dei soggetti civili, mentre la medesima presunzione non opera quanto all'accertamento dei fatti che hanno determinato l'evento stesso, né rispetto alla consistenza oggettiva di quest'ultimo. - Sulle ragioni giustificative della prescrizione triennale della rendita INAIL, vedi, citate, sentenza n. 297/1999; ordinanza n. 356/2000. - Sulle esigenze che giustificano la disciplina del termine quinquennale di prescrizione per le pensioni di guerra, vedi, citate, sentenze nn. 97/1980 e 125/1985. - Sulla differenza ontologica esistente tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, vedi, citate ordinanze nn. 905 e 850/1988.
PENSIONI DI GUERRA - TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE PER LA RICHIESTA - CONDIZIONE RITENUTA LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO AGLI ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - INSUSSISTENZA - ESIGENZA DI UN TEMPESTIVO ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA UN FATTO DI GUERRA - GIUSTIFICAZIONE - DIFFERENTE NATURA DELLE FATTISPECIE RAFFRONTATE - ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL "TERTIUM COMPARATIONIS" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Stante l'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o della invalidita' da causa di servizio o da fatto di guerra ad opera delle competenti autorita' amministrative o sanitarie, trova giustificazione l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (e quindi anche, per la parte che interessa, l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), a norma del quale il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. Ne consegue che il giusto "tertium comparationis" va ricercato - nella disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura, cioe' nell'ambito del trattamento privilegiato, per il quale occorrono, come per le pensioni di guerra, tempestivi accertamenti medico-legali. Ma in tale materia l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dei termini nei confronti dei minori o dei dementi come, invece, prescritto, per la pensionistica di guerra), testualmente stabilisce l'inammissibilita' della domanda di liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte", sicche' appare razionalmente ed incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo vigente il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra; questione sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i titolari di pretese in materia di pensioni di guerra ed i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie per i quali, diversamente dai primi, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', "non si perde per prescrizione" (art. 5, d.P.R. n. 1092/1973). - S. n. 149/1979.
Riguarda ancheart. 116 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.art. 25 d.P.R. 834/1981
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA - ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' O LESIONI DA CAUSA DI SERVIZIO - NON E' CONSENTITA, NEI CONFRONTI DEI MINORI E DEI DEMENTI, LA SOSPENSIONE DEL RELATIVO TERMINE FINCHE' DURI LA LORO INCAPACITA' DI AGIRE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Secondo la normativa in materia di pensioni privilegiate di guerra (artt. 89, comma primo, l. 18 marzo 1968, n. 313, e 99, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) il termine perentorio per la presentazione delle domande di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita` resta sospeso per i minori e per i dementi finche` duri la loro incapacita` di agire. Poiche` la ratio di tale punizione non ha alcuna correlazione con lo stato di guerra, ma sta solo nell'esigenza di assicurare piena possibilita` di tutela giuridica a chi non sia in grado di far valere i propri diritti, l'inapplicabilita` di essa in materia di pensioni privilegiate ordinarie da' luogo ad una disparita` di trattamento priva di razionale fondamento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, comma primo, d.lgt. 1 maggio 1916 n. 497 e l'art. 169 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - in relazione al disposto degli artt. 89 e 99 citt. - in quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermita` o lesioni da causa di servizio, "finche` duri la (loro) incapacita` di agire". - cfr. S. n. 277/1974
Riguarda ancheart. 169 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 9 d.lgt. 497/1916art. 89 legge 313/1968