Art. 14
[1]Testo unico-art.14. (Disposizioni generali)
[2]Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva