Art. 14

[1]Testo unico-art.14. (Disposizioni generali)

[2]Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art14 · fonte su Normattiva