Art. 29
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[1]Testo unico-art. 29. (Ricorso)
[2]Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimita', da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando lo interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui e' diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo. Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Testo vigente dal 15 marzo 1974 al 14 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva