Art. 66

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[1]Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalita' di versamento - Interessi di mora.

[2]Art. 3 regio decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1595; art. 9 legge 12 ottobre 1960, n. 1183; decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1448.

[3]Il contributo dovuto alla Gestione speciale sulla retribuzione di cui al precedente articolo e' stabilito nelle seguenti misure:

  • a)a carico del datore di lavoro il 31 per cento;
  • b)a carico del prestatore d'opera il 9 per cento. Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera. Per il personale navigante e' detratta dal contributo la quota dovuta alla "Gestione marittimi". Il versamento del contributo e' fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti, decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avra' diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero gia' legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art66 · fonte su Normattiva