Art. 1

[1]Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[4]E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ».

[5]L'Opera nazionale non e' soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' ad essa estese tutte le, disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa puo' richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.

[6]Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

[7]L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

[8]Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

[9]L'Opera nazionale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia «E. Marchiafava», gia' attribuiti al Ministero degli affari esteri con R. decreto 7 settembre 1933. n. 1185".

Testo vigente dal 19 agosto 1945, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art1 · fonte su Normattiva