Art. 1
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[1]Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298).
[4]E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ».
[5]L'Opera nazionale non e' soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' ad essa estese tutte le, disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa puo' richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.
[6]Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.
[7]L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.
[8]Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.
[9]L'Opera nazionale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 19 agosto 1945 · versione 0 su Normattiva