Art. 10

[1](Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R.. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche private, e dei Comitati di patronato di cui al seguente articolo 11 ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.

[3]Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

[4]Per l'esercizio della vigilanza, il presidente puo' fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori corporativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.

[5]Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa Nazionale di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art10 · fonte su Normattiva