Art. 5
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[1](Art. 5 legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
[2]L'Opera nazionale e' investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere ha la facolta' di provocare dalle competenti autorita' governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.
[3]Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, relativi alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935 al 15 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva