Art. 1

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[1]Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

[2]Art. 1. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 1).

[3]La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art1 · fonte su Normattiva