Art. 106 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80
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L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 28 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva