Art. 18

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Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. ((Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato condidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purche' si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere)). I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6). La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Testo vigente dal 23 marzo 1990 al 10 settembre 1991 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art18 · fonte su Normattiva