Art. 18

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Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non piu' di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6). La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art18 · fonte su Normattiva