Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Disciplina del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento - Denunciata lesione di parametri costituzionali indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).
sentenza 35/2017massima n. 39597 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo o al secondo turno di votazione - Coesistenza con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto - Formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione e oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. La motivazione particolarmente sintetica adottata dal rimettente non distingue i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale né chiarisce se essi si riferiscano al primo turno, al secondo o a entrambi, con il risultato di sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all'intero sistema elettorale, ciò che - unitamente alla carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, accentuata dall'evocazione in essa del solo art. 48, secondo comma, Cost. - determina l'impossibilità di comprendere l'effettivo petitum. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 126 del 2015 ).
sentenza 35/2017massima n. 39598 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Fissazione di una soglia minima del 40% dei voti validi (anziché degli aventi diritto al voto), in compresenza della soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata compressione irragionevole dei principi dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo - Insussistenza - Scelte legislative non manifestamente irragionevoli volte a bilanciare gli invocati principi con gli obbiettivi della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1 e 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3 e 48, comma 2, Cost. - in quanto, prevedendo l'assegnazione di 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che, al primo turno di votazione, ottenga a livello nazionale il 40% dei voti validamente espressi, anziché degli aventi diritto al voto, comprometterebbero irragionevolmente l'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo, anche per la compresenza della soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi su base nazionale, quale condizione per l'accesso delle liste al riparto dei seggi. Le disposizioni censurate prevedono un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, e lo condizionano al raggiungimento di una soglia minima di voti validi. Alla luce della discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale. A ritenere il contrario, dovrebbe argomentarsi la non compatibilità con i principi costituzionali di premi diversi da quello "di governabilità" (attribuibile alla lista o coalizione che abbia già autonomamente raggiunto almeno il 50% dei voti e/o dei seggi). Quanto alle modalità di calcolo della soglia minima, condizionare il premio al raggiungimento di una percentuale calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore, e non certo una soluzione costituzionalmente obbligata. Né la contestuale previsione di una soglia di sbarramento - che non è irragionevolmente elevata e, di per sé, non determina una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo - può giustificare una pronuncia di incostituzionalità del premio, non essendo manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, ad entrambi i predetti meccanismi correttivi della rappresentatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014 e n. 173 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, essendo riservata alla Corte costituzionale una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002 ). In materia di sistemi elettorali, sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio "di governabilità", condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50% dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto. Il premio di "maggioranza" è, però, soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio. Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008 ). Al cospetto della discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei sistemi elettorali, sfugge in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore per l'attribuzione di un premio di maggioranza, ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale. In materia di sistemi elettorali, la previsione di soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. ( Precedente citato: sentenza n. 193 del 2015 ).
sentenza 35/2017massima n. 39599 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione da parte del rimettente delle norme oggetto - Omessa inclusione di una disposizione non direttamente attinta da censure - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, nonché dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della medesima legge, censurati nelle parti in cui prevedono che, se nessuna lista ha raggiunto almeno il 40% dei voti validi al primo turno di votazione per la Camera dei deputati, è indetto un turno di ballottaggio fra le due liste che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 3% e ottenuto le due maggiori cifre elettorali nazionali. La mancata inclusione, tra le disposizioni denunciate, di quella che prevede la soglia di sbarramento, è giustificata dal fatto che i rimettenti non contestano in sé tale soglia, ma la possibilità per le liste che l'hanno raggiunta di accedere, in linea teorica, al turno di ballottaggio e all'assegnazione del premio di maggioranza.
sentenza 35/2017massima n. 39607 Riguarda ancheart. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Turno di ballottaggio - Modalità concrete di accesso - Restrizione della competizione alle due liste più votate tra quelle che hanno superato le previste soglie di sbarramento - Conseguente sicura attribuzione del premio di maggioranza alla lista che, conseguendo il 50% più uno dei voti validi espressi, risulti vincente - Mantenimento da parte delle altre liste del riparto proporzionale dei seggi ottenuto al primo turno - Eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di eguaglianza del voto - Sproporzionata divaricazione tra la composizione della Camera dei deputati e la volontà degli elettori - Illegittimità costituzionale (totale e in parte qua).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole "o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione"; l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83"; e l'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge. Le norme censurate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova prevedono - come prosecuzione del primo turno di votazione in cui nessuna lista abbia conseguito 340 seggi alla Camera dei deputati - un turno di ballottaggio ristretto, senza possibilità di collegamenti o apparentamenti, alle due sole liste che hanno superato con più voti le soglie di sbarramento, assicurando a quella di esse che ottenga il 50% più uno dei voti validi il conseguimento del premio "di maggioranza" non attribuito al primo turno e mantenendo invece per tutte le altre (tra cui quella perdente al ballottaggio) il riparto proporzionale dei seggi. Se, in astratto, il ballottaggio tra liste non risulta costituzionalmente illegittimo, le stringenti condizioni previste per accedere ad esso e le concrete modalità di attribuzione del premio (che resta "di maggioranza" e non diventa "di governabilità", essendo l'innalzamento della soglia mera conseguenza della restrizione dei competitori) determinano uno sproporzionato ed eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di uguaglianza del voto, in quanto trasformano artificialmente - attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica e innestando tratti maggioritari in un sistema che rimane prevalentemente proporzionale - una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta. Tale effetto distorsivo non è consentito dalla finalità, di sicuro rilievo costituzionale, di assicurare la stabilità del governo del Paese, il cui perseguimento non può avvenire al prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale e tale da produrre una sproporzionata divaricazione tra la volontà dei cittadini espressa mediante il voto e la composizione di una delle due assemblee che, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, compongono la rappresentanza politica nazionale. La caducazione delle disposizioni che prevedono il turno di ballottaggio eventuale è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, mentre non potrebbe la Corte costituzionale (anche per la difficoltà tecnica di restituire una disciplina immediatamente applicabile) introdurre tutti o alcuni dei correttivi di cui i rimettenti denunciano l'assenza, ciò che spetta all'ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014, su analogo effetto distorsivo nella disciplina elettorale previgente; sentenza n. 15 del 2008, sulla discrezionalità legislativa nella scelta se attribuire il premio a una singola lista o a una coalizione tra liste; sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996, sulla compatibilità costituzionale del secondo turno per l'elezione del sindaco nei Comuni di maggiori dimensioni, in quanto collocato in un assetto caratterizzato dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale ). Anche in ambiti (come quello dei sistemi elettorali) connotati da ampia discrezionalità legislativa, lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) impone di verificare che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva. Il voto costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l'art. 1 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014 ). In una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.
sentenza 35/2017massima n. 39608 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Elezioni politiche - Sistema elettorale della camera dei deputati - Disciplina vigente - Assegnazione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale - Richiesta di 'referendum' abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Richiamo a sentenza, pronunciata su identico quesito, n. 13 del 1999 - Ribadita sussistenza, in particolare, dei requisiti della matrice unitaria, e della univocita' e omogeneità, del quesito, nonche' della rinnovabilita' in ogni tempo dell'organo rappresentativo in oggetto, anche in caso di esito positivo della consultazione popolare - Ribadita esclusione, altresì, del carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo della richiesta - Ammissibilita'.
Le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con ordinanze 7 e 21 dicembre dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Elezione della Camera dei deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi" - devono essere dichiarate ammissibili. In proposito, infatti, e' sufficiente far richiamo alla sentenza n. 13 del 1999, con la quale un quesito del tutto identico fu gia' ritenuto dalla Corte ammissibile, e dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ed ai principi nella sentenza stessa individuati - e che anche stavolta vanno riconosciuti osservati - riguardo ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneita' dei quesiti referendari; alle caratteristiche proprie della materia elettorale; alla esigenza di poter sempre disporre in tale materia di una normativa operante; al riferimento al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale del 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione. Mentre anche in questa occasione puo' escludersi, in particolare, che il 'referendum' in questione abbia carattere surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, esso non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che, va ribadito, ne' il quesito ne' il corpo elettorale possono creare 'ex novo' o direttamente costruire - ma "utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta dalla legge oggetto del 'referendum' (art. 77, n. 3)". - V. S. n. 13/1999 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987, 47/1991 e 36/1997. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, n. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 33/2000massima n. 25138 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 23 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 42 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 33
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CAMERA DEI DEPUTATI - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE E CON IL RIPARTO TRA LISTE CONCORRENTI - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - POSSIBILITA', NEL CASO DI SPECIE, DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <<sistema maggioritario>>, comporterebbe la necessita' di procedere ad una nuova definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, "ridisegnandola" in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non piu', come e' ovvio, al 75%. Peraltro, la ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 - nel caso di sopravvivenza dello stesso dopo un eventuale esito positivo del 'referendum' - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630, con la conseguenza che, in tali condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo. - In ordine alle condizioni di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 5/1995, 32/1993, 47/1991, 29/1987. - V., pure, S. nn. 154/1985 e 379/1996, nelle quali si sottolinea, fra l'altro, che il Parlamento e' <<istituto caratterizzante dell'ordinamento>> e <<luogo privilegiato della rappresentanza politica>>; pertanto, la paralisi, anche solo temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa. red.: G. Leo
sentenza 26/1997massima n. 23130 Riguarda ancheart. 16 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 74 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 32