Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017. Leggi il testo vigente →

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

  • 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270;
  • 2)stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare ((alle liste e ai relativi contrassegni)). I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione ((e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti)) secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; 42
  • 3)comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
  • 4)trasmette immediatamente ((alla prefettura del comune capoluogo di regione)) le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); 42
  • 5)provvede, per mezzo ((della prefettura del comune capoluogo di regione)), alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci ((dei comuni inclusi nei collegi plurinominali)) per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. 42
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art24 · fonte su Normattiva