Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1990 al 14 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: ((1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio));

  • 2)assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
  • 3)comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
  • 4)trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;
  • 5)provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1990 al 14 febbraio 1992 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art24 · fonte su Normattiva