Art. 26T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°

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Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 28 dicembre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art26 · fonte su Normattiva