Art. 68

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[1](T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 1° e 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 28, ultimo comma, e 31, ultimo comma).

[2]Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:

  • 1)procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, ((...)) la preferenza ((...)) e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna un scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;
  • 2)conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;
  • 3)accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Testo vigente dal 12 luglio 1991 al 10 settembre 1991 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art68 · fonte su Normattiva