Art. 77

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((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

  • 1)determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
  • 2)comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2005 al 23 maggio 2015 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art77 · fonte su Normattiva