Art. 81T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4

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Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista presenti. ((IL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' del numero 6) dell'art. 77. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534)). L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art81 · fonte su Normattiva