Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Formulazione contraddittoria della motivazione (volta a un intervento manipolativo) e del petitum (volto a una pronuncia ablativa) - Sostanziale attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per formulazione contraddittoria della motivazione e del petitum (rispettivamente volti a un intervento additivo o manipolativo e a una pronuncia ablativa) - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al capolista eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Nella sostanza, l'obiezione - secondo cui sussiste in materia discrezionalità legislativa, molteplici essendo le soluzioni idonee a colmare la lacuna derivante dall'accoglimento, nessuna a rime costituzionalmente obbligate - finisce per confondersi con il merito stesso della censura, che va quindi affrontato.
sentenza 35/2017massima n. 40255 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Capolista candidato ed eletto in più collegi plurinominali - Facoltà di optare per uno di essi - Assenza di un criterio oggettivo di scelta - Distorsione, per effetto dell'opzione arbitraria, della volontà degli elettori espressa con le preferenze a favore dei candidati non bloccati - Violazione dei principi di uguaglianza e personalità del voto - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 48 Cost. - l'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. L'assenza, nella disposizione censurata, di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in manifesta contraddizione con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma anche, indirettamente, di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori, determinando così una distorsione del loro esito in uscita, con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e personalità del voto, non bilanciata da alcun altro interesse costituzionale, poiché la libera scelta dell'ambito territoriale in cui essere eletto potrebbe semmai essere invocata da un capolista che abbia guadagnato l'elezione con le preferenze, e non già - come nel sistema della legge n. 52 del 2015 - da un capolista bloccato. La caducazione della disposizione nella parte effettivamente censurata dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova è possibile, in quanto restituisce una normativa elettorale immediatamente applicabile, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo; mentre non potrebbe la Corte costituzionale sostituirsi al legislatore nella scelta, riservata alla sua ponderata discrezionalità, di uno dei possibili criteri alternativi cui vincolare la scelta, da parte del candidato capolista, tra i più collegi plurinominali in cui risulti eletto. ( Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2006, secondo cui - in sistemi che ammettono la multicandidatura e il voto di preferenza per tutti i candidati - il diritto di optare per una delle circoscrizioni in cui il candidato risulti eletto è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito dall'art. 51, primo comma, Cost.; sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002, sull'ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale ).
sentenza 35/2017massima n. 40256 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità di norme elettorali - Caducazione della facoltà di opzione arbitraria attribuita dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) al capolista eletto deputato in più collegi plurinominali - Applicabilità, in sostituzione, del criterio residuale del sorteggio - Conseguente idoneità della normativa di risulta a garantire il rinnovo dell'organo costituzionale elettivo - Responsabilità del legislatore quanto all'introduzione di un criterio più adeguato.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al candidato capolista eletto in più collegi plurinominali di optare arbitrariamente tra essi, permane - in funzione sostitutiva di quello caducato - il criterio residuale del sorteggio, già previsto nella porzione restante della stessa disposizione quale criterio residuale, la cui presenza restituisce una normativa elettorale di risulta immediatamente applicabile, appartenendo tuttavia alla responsabilità del legislatore sostituirlo con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori. Lo scrutinio di costituzionalità delle discipline elettorali deve lasciare in vigore una normativa immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008 ).
sentenza 35/2017massima n. 40257 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezioni politiche - Sistema elettorale della camera dei deputati - Disciplina vigente - Assegnazione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale - Richiesta di 'referendum' abrogativo - Giudizio di ammissibilità - Richiamo a sentenza, pronunciata su identico quesito, n. 13 del 1999 - Ribadita sussistenza, in particolare, dei requisiti della matrice unitaria, e della univocita' e omogeneità, del quesito, nonche' della rinnovabilita' in ogni tempo dell'organo rappresentativo in oggetto, anche in caso di esito positivo della consultazione popolare - Ribadita esclusione, altresì, del carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo della richiesta - Ammissibilita'.
Le richieste di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 - richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un unico quesito con ordinanze 7 e 21 dicembre dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione, con la denominazione "Elezione della Camera dei deputati, abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi" - devono essere dichiarate ammissibili. In proposito, infatti, e' sufficiente far richiamo alla sentenza n. 13 del 1999, con la quale un quesito del tutto identico fu gia' ritenuto dalla Corte ammissibile, e dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, ed ai principi nella sentenza stessa individuati - e che anche stavolta vanno riconosciuti osservati - riguardo ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneita' dei quesiti referendari; alle caratteristiche proprie della materia elettorale; alla esigenza di poter sempre disporre in tale materia di una normativa operante; al riferimento al dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale del 27 dicembre 1947 e dalla promulgazione. Mentre anche in questa occasione puo' escludersi, in particolare, che il 'referendum' in questione abbia carattere surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, esso non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che, va ribadito, ne' il quesito ne' il corpo elettorale possono creare 'ex novo' o direttamente costruire - ma "utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta dalla legge oggetto del 'referendum' (art. 77, n. 3)". - V. S. n. 13/1999 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987, 47/1991 e 36/1997. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, n. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 33/2000massima n. 25138 Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 23 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 42 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 33
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CAMERA DEI DEPUTATI - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE E CON IL RIPARTO TRA LISTE CONCORRENTI - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - POSSIBILITA', NEL CASO DI SPECIE, DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <<sistema maggioritario>>, comporterebbe la necessita' di procedere ad una nuova definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, "ridisegnandola" in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non piu', come e' ovvio, al 75%. Peraltro, la ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 - nel caso di sopravvivenza dello stesso dopo un eventuale esito positivo del 'referendum' - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630, con la conseguenza che, in tali condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo. - In ordine alle condizioni di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 5/1995, 32/1993, 47/1991, 29/1987. - V., pure, S. nn. 154/1985 e 379/1996, nelle quali si sottolinea, fra l'altro, che il Parlamento e' <<istituto caratterizzante dell'ordinamento>> e <<luogo privilegiato della rappresentanza politica>>; pertanto, la paralisi, anche solo temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa. red.: G. Leo
sentenza 26/1997massima n. 23130 Riguarda ancheart. 16 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 74 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 32