Art. 85

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Il deputato eletto in piu' Collegi, anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale, deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.

Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art85 · fonte su Normattiva