Art. 72

[1](Art. 68 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e abbia dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 26, ove provveda al ripristino nel termine di 18 mesi dal 28 marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore dichiarato per denaro, depositi e titoli al portatore rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate. La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art72 · fonte su Normattiva