Farmacia - Istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga all'ordinario criterio demografico - Ammissibilità nei Comuni con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti e con particolari condizioni topografiche e di viabilità, purché sia osservato il limite di distanza di almeno 3.000 metri dalle sedi già operanti - Lamentata lesione del diritto alla salute - Esclusione - Non fondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 1, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, censurato, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui subordina, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, l'apertura di una sede farmaceutica in deroga al criterio demografico alla sussistenza di obiettive condizioni topografiche e di viabilità. Invero, la sintesi tra l'esigenza di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio farmaceutico ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza è affidata alle scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all'istituzione di farmacie, ma, piuttosto, ne legittima la programmazione allo scopo di garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell'interesse della salute dei cittadini. In tale prospettiva, la scelta di subordinare l'apertura di farmacie, in deroga al criterio demografico, all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, malgrado tutte le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti, non appare manifestamente irragionevole in quanto permette di considerare le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato. Tale interpretazione, peraltro, oltre ad essere largamente diffusa nella giurisprudenza, è conforme alla stessa lettera della norma, nella parte in cui essa richiede di valutare le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione «in rapporto» alle condizioni topografiche e di viabilità. - In merito alla circostanza che il contingentamento delle farmacie è volto "ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza", vedi, citata, sentenza n. 27/2003. - Sulla conformità della disposizione impugnata all'art. 32 della Cost., vedi, citata, anche sentenza n. 4/1996.
sentenza 76/2008massima n. 32229 Riguarda ancheart. 2 legge 362/1991
SENT. 4/96 FARMACIA - RAPPORTO FRA MISURA DELLA POPOLAZIONE COMUNALE E NUMERO DELLE SEDI - REGOLA GENERALE - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 12.500 ABITANTI - POSSIBILITA' DI DEROGA - ISTITUZIONE DI UNA ULTERIORE FARMACIA - LIMITE "TOPOGRAFICO" DELLA DISTANZA DI ALMENO 3.000 METRI DALLE ALTRE - ASSERITE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI COMUNI PIU' POPOLOSI E COMPROMISSIONE DEL SERVIZIO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 32 COST. - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - PREVISIONE DI STRUMENTI DI ADEGUAMENTO PERIODICO - INFONDATEZZA.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 104 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui, in deroga alla regola generale del rapporto fra popolazione comunale e numero delle farmacie, quando le condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono consente, per i soli comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, di istituirne una nuova, purche' sia rispettata la distanza di almeno 3.000 metri dalle altre farmacie. Posto che la programmazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche e' finalizzata proprio a garantire la piu' ampia e razionale copertura del territorio nazionale nell'interesse della salute dei cittadini, e prevede strumenti di adeguamento periodico ai mutamenti numerici della popolazione ed alla dislocazione degli insediamenti abitativi, la mancata estensione ai grandi comuni del detto criterio suppletivo "topografico" non e' irragionevole, date le particolari condizioni verificabili nei piccoli comuni rurali, ne' da luogo a ingiustificata disparita' di trattamento, essendo le situazioni poste a raffronto non omogenee. red.: A. Greco
sentenza 4/1996massima n. 22075 Riguarda ancheart. 2 legge 362/1991