Art. 17
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Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto ed e' composto di:
- a)tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- b)una persona esperta nelle materie amministrative;
- c)una persona esperta nelle scienze agrarie;
- d)il segretario federale del Partito nazionale fascista;
- e)il medico provinciale;
- f)il veterinario provinciale;
- g)l'ufficiale medico in attivita' di servizio di piu' alto grado residente nel capoluogo della provincia;
- h)il Presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
- i)l'ufficiale sanitario del capoluogo;
- l)un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il prefetto designa a segretario del Consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva