Art. 199

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno. L'autorizzazione e' pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art199 · fonte su Normattiva