Art. 229
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I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case e borgate rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale, sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita'; e del Consiglio superiore di sanita' se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che interessano piu' provincie.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 12 dicembre 1956 · versione 0 su Normattiva