Art. 229

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I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case e borgate rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale, sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita'; e del Consiglio superiore di sanita' se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che interessano piu' provincie.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 12 dicembre 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art229 · fonte su Normattiva