Art. 233
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piu' di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva