Art. 245
E' vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria siasi verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva