Art. 263
((L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali. Il prefetto e' autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:
- a)negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati e in altre collettivita';
- b)negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva