Art. 307
Il Ministero dell'interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio. La vigilanza viene esercitata dall'autorita' sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dell'ispettore dermosifilografo. La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le istruzioni date dal Ministero dell'interno; essa ha la durata di un biennio, puo' essere rinnovata per bienni successivi, revocata per motivi di servizio ed e' escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo. Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore e' a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva