Art. 32
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Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto. Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonche' delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani. Debbono proibire del pari l'uscita dal Regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo. La visita alla frontiera e' soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico. E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita e' gratuita. Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto. I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 7 marzo 1969 · versione 0 su Normattiva