Art. 325
I regolamenti locali d'igiene e sanita' dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati. Il podesta', quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, puo' farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque. In caso di ritardo o di inadempimento il podesta' provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente. Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podesta' ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva