Art. 41

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[1]Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia

[2](articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

[3]1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta ((, con un minimo di 250 euro)). Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute ((, con un minimo di 150 euro)).

Testo vigente dal 13 giugno 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art41 · fonte su Normattiva